Sez. 3, Sentenza n. 28355 del 04/07/2006 Ud. (dep. 08/08/2006) Rv. 234948 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Configurabilità - Necessità di una compravendita - Esclusione - Fattispecie.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE
Con le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 30 aprile 1962 n. 283 si è inteso garantire l'assoluta igienicità delle sostanze alimentari anche mediante il solo divieto di produrre e porre in commercio alimenti in cattivo stato di conservazione, così che, per integrare le ipotesi di reato dagli stessi delineate, non è necessario il perfezionarsi di un contratto di compravendita. (Fattispecie nella quale il reato è stato ritenuto integrato per avere collocato confezioni di acqua minerale e di bibite all'aperto, esposte all'aria, alla luce solare ed agli agenti atmosferici).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)