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Sez. 1, Sentenza n. 1294 del 12/05/1973 (Rv. 363892 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - STATO - ASSOGGETTABILITA ALLA IMPOSTA DI RM - ESCLUSIONE - ENTI COMUNALI DI CONSUMO - ESENZIONE DALLA PREDETTA IMPOSTA.*
Stato
decisa il 1973-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363892-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - STATO - ASSOGGETTABILITA ALLA IMPOSTA DI RM - ESCLUSIONE - ENTI COMUNALI DI CONSUMO - ESENZIONE DALLA PREDETTA IMPOSTA.*

Lo stato non puo essere considerato soggetto passivo dell'imposizione tributaria. Pertanto, anche in Mancanza di espressa esenzione, esso non puo essere assoggettato all'imposta di ricchezza mobile, la cui struttura organica, d'altronde, non consente di comprenderlo nel relativo ambito di applicazione. Di conseguenza gli enti comunali di consumo, allo stato fiscalmente assimilati, sono del pari esenti dall'imposta predetta. (Conf, sulla prima parte, 1804'72, mass n 358784; 3506'55; 2676'38).*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 81, Legge 13/09/1946 num. 90 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)