diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 583 del 1989

Decisione
decisa il 1989-12-13, depositata il 1989-12-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:583
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15429

  • Professioni
  • Sanitari
  • Laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980
  • Facoltà di optare per l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri
  • Perdita dell'iscrizione nell'albo dei medici chirurghi
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile - per avere ad oggetto norme già dichiarate, 'in parte qua', costituzionalmente illegittime - la questione di costituzionalità degli artt. 4, 5 e 20, L. 24 luglio 1985 n. 409, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - cfr. S.n. 100/1989.

Norme impugnate

  • art. 20 legge 24 luglio 1985, n. 409
  • art. 5 legge 24 luglio 1985, n. 409
  • art. 4 legge 24 luglio 1985, n. 409

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1989 dal Tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Accorsi Franco ed altri e l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Mantova, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio volto ad accertare la sussistenza in capo agli attori del diritto a mantenere la propria iscrizione all'Albo dei medici-chirurghi, senza per ciò perdere il diritto ad esercitare la professione di odontoiatra, il Tribunale di Mantova, con ordinanza in data 26 gennaio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee); che ad avviso del giudice a quo le norme impugnate, prevedendo per i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, privi di specializzazione in odontoiatria ma abilitati all'esercizio professionale, la facoltà di optare, nel termine di cinque anni, per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri, contrasterebbero: a) con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra medici generici che, volendo continuare ad esercitare la professione di odontoiatra perdono l'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi, e medici specialisti che invece possono mantenerla; b) con l'art. 41 della Costituzione per l'ingiustificata limitazione all'iniziativa economica dei medici chirurghi non muniti di diploma di specializzazione; che non si sono costituite le parti private, né ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato;
punto 2
Considerato che con sentenza n. 100 del 1989 questa Corte ha già accolto la questione ora sottoposta al suo esame; che il giudice a quo non prospetta profili di illegittimità nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte e per i quali le norme impugnate sono state dichiarate costituzionalmente illegittime; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985 n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione dal Tribunale di Mantova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze