Sez. 4, Sentenza n. 5801 del 03/11/1999 Ud. (dep. 19/05/2000) Rv. 216600 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Nullità assolute - Rilevabilità - Sussistenza - Inutilizzabilità degli atti - Proposizione prima della richiesta di accesso al rito - Necessità - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
Nel giudizio abbreviato, mentre sono rilevabili e deducibili le nullità assolute di cui all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., la cui presenza può dirsi impedisca la nascita del processo quale voluto dal vigente ordinamento, le eventuali cause di inutilizzabilità della prova non possono invece essere rilevate e dedotte, se non al momento della richiesta e del consenso (salvo il caso che si tratti di prove la cui acquisizione sia chiaramente frutto di un vero e proprio reato); l'inutilizzabilità, infatti, non attiene alla nascita del processo e ben può quindi ammettersi che chi, rinunciando al principio cardine della inscindibilità fra prova e contraddittorio, chiede e ottiene di essere giudicato allo stato degli atti, senza nulla eccepire in ordine alla loro utilizzabilità, non possa poi dolersi del risultato di una tale scelta, operata in vista del vantaggio costituito dalla consistente riduzione di pena prevista in caso di condanna. (Principio affermato con riguardo alla disciplina del giudizio abbreviato antecedente alla riforma introdotta con la legge 16 dicembre 1999, n.479, in relazione a intercettazioni ambientali che si assumevano viziate per mancata indicazione dei fondati motivi ex art. 266, comma 2, e per le modalità esecutive ex 268 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)