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Sez. 2, Sentenza n. 5967 del 30/10/1997 Cc. (dep. 21/11/1997) Rv. 209029 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Vincolo apposto sull'intero ammontare di un conto corrente cointestato - Legittimità - Esclusione - Limitazione del vincolo alla quota di pertinenza dell'imputato - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209029-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

In tema di sequestro conservativo, poiché la cointestazione del conto corrente bancario opera nei confronti dei terzi, facendo presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, e poiché la solidarietà attiva e passiva prevista dall'art. 1854 cod. civ. è limitata ai soli rapporti fra correntisti ed istituto, di talché il creditore di uno degli intestatari non può pretendere di aggredire presso la banca l'intero importo della prestazione dovuta a tutti i cointestatari solidali, ma può colpire solo la quota spettante al suo debitore (la quale, in assenza di diverse indicazioni, si presume uguale a quella egli altri ai sensi dell'art. 1101 cod. civ.), deve ritenersi illegittima l'apposizione del vincolo cautelare, finalizzato a garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, sull'intero ammontare dei depositi bancari cointestati. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa del sequestro conservativo dell'intero ammontare dei depositi in essere su un conto corrente cointestato, basata sull'assunto che il contitolare estraneo al processo non fosse stato in grado di dimostrare quali somme avesse effettivamente versato sul conto in parola nonché sulla considerazione che la riconducibilità allo stesso di parte delle somme in deposito non era dimostrabile alla stregua di presunzioni, inoperanti in sede penale)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 317 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1854

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)