Sez. 5, Sentenza n. 28681 del 23/12/2005 (Rv. 586006 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | INVIM straordinaria ex art. 1 del d.l. n. 299 del 1991 - Fabbricati non ancora iscritti in catasto - Determinazione del valore finale - Valutazione automatica - Rendita attribuita dall'UTE - Rilevanza esclusiva - Rendita risultante da successive visure catastali - Rilevanza - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE
In tema di INVIM straordinaria di cui al d.l. 13 settembre 1991, n. 299 (convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363), ai fini dell'applicazione del sistema di valutazione automatica relativamente ai fabbricati non ancora iscritti in catasto, l'art. 1, comma ottavo, correla la determinazione del valore finale unicamente alla rendita attribuita dall'UTE all'esito della specifica procedura promossa dal contribuente per ottenere l'attribuzione della rendita, escludendo pertanto la rilevanza della minor rendita eventualmente risultante da successive visure catastali, a meno che il contribuente non deduca e dimostri che quest'ultima rendita sia proprio quella attribuita dall'UTE all'esito della predetta procedura, e già comprenda pertanto la revisione generale prevista dalla prima parte della medesima disposizione per i fabbricati già muniti di rendita.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 com. 8 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)