Sez. 3, Sentenza n. 17091 del 28/07/2014 (Rv. 632576 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Danno cagionato da animali - Responsabilità - Mero rapporto di proprietà o uso dell'animale e nesso causale tra comportamento dell'animale ed evento dannoso - Rilevanza - Necessità del comportamento (anche omissivo) del responsabile - Esclusione - Incidenza del caso fortuito sul nesso causale - Ripartizione dell'onere della prova.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE
Del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)