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Sez. 3, Sentenza n. 17091 del 28/07/2014 (Rv. 632576 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Danno cagionato da animali - Responsabilità - Mero rapporto di proprietà o uso dell'animale e nesso causale tra comportamento dell'animale ed evento dannoso - Rilevanza - Necessità del comportamento (anche omissivo) del responsabile - Esclusione - Incidenza del caso fortuito sul nesso causale - Ripartizione dell'onere della prova.
Stato
decisa il 2014-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632576-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE

Del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)