Sez. 5, Sentenza n. 8085 del 11/12/1975 Ud. (dep. 16/07/1976) Rv. 134137 - 01
REATI FALLIMENTARI - PENA ACCESSORIA - MANCATA DETERMINAZIONE NELLA SENTENZA DI CONDANNA - IRRILEVANZA - APPLICABILITA DELL'ART 37 COD PEN.*
REATI FALLIMENTARI - PENA ACCESSORIA - MANCATA DETERMINAZIONE NELLA SENTENZA DI CONDANNA - IRRILEVANZA - APPLICABILITA DELL'ART 37 COD PEN.*
In caso di mancata applicazione da parte del giudice di cognizione delle pene accessorie previste dall'art 217, ultimo comma legge fallimentare, la regolamentazione della loro durata (stabilita dalla citata norma solo nel massimo) non puo essere integrata col richiamo ai limiti edittali previsti per le pene accessorie di cui agli art 30 e 35 cod pen, che hanno diversa struttura, ma va invece determinata con l'applicazione dell'art 37 cod pen, in parallelismo temporale con la pena principale (anche se con il limite massimo di due anni previsto dall'art 217 cit) ne consegue che la omessa vincolata Determinazione di tali sanzioni complementari nella sentenza di condanna e irrilevante dovendo provvedersi alla loro applicazione (art 587 cod proc pen) in Sede esecutiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 16 CORTE COST., Cod. Pen. art. 30 CORTE COST., Cod. Pen. art. 35, Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 587 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)