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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 124 del 1980

Decisione
decisa il 1980-07-17, depositata il 1980-07-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:124
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 9509

  • Delitti contro l'amministrazione della giustizia
  • Falsa testimonianza e falsa perizia
  • Esimente di cui all'art. 384 cpv. c.p. per i prossimi congiunti
  • Mancata estensione al convivente more uxorio
  • Questione sollevata in un procedimento per imputazione di favoreggiamento personale
  • Inapplicabilità della norma impugnata
  • Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
Leggi la massima
In un procedimento penale a carico di soggetto imputato del delitto di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale) per avere reso false dichiarazioni alla polizia giudiziaria al fine di aiutare il suo convivente more uxorio a sottrarsi alla investigazione dell'autorità, è irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 capoverso cod. pen. (nella parte in cui non estende al convivente more uxorio l'esimente ivi prevista per i prossimi congiunti), che concerne i diversi reati di falsa testimonianza e falsa perizia o interpretazione. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., dell'art. 384 cpv. cod. pen. in relazione all'art. 307, ult. comma, cod. pen.) - cfr. sent. n. 39/1981

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 384, cpv., cod. pen., in relazione all'art. 307, ultimo comma, stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1975 dalla Corte di assise di Venezia nel procedimento penale a carico di Momente' Nadia, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore Michele Rossano; udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Nel corso del procedimento penale a carico di Torta Riccardo e Colombo Giampaolo - imputati dei delitti di omicidio volontario aggravato, lesione aggravata, incendio aggravato, contrabbando e di altri reati - e di Momente' Nadia, imputata del delitto di favoreggiamento personale - la Corte di Assise di Venezia, con ordinanza pronunciata all'udienza 22 maggio 1975, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 cpv. cod. pen. (casi di non punibilità) in relazione all'art. 307, comma ultimo, stesso codice, (nozione di prossimi congiunti agli effetti della legge penale), nella parte in cui non estende la causa di non punibilità, prevista per il coniuge, al convivente "more uxorio". L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 dell'8 ottobre 1975. Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte privata. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto depositato il 29 settembre 1975, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. :
punto 1
La Corte di Assise di Venezia - dopo aver premesso che pronunciava sull'eccezione sollevata dalla difesa di Momente' Nadia, imputata di favoreggiamento personale; e che era pacifico, in fatto, che la stessa Momente' conviveva "more uxorio" con l'imputato Riccardo Torta - ha osservato che "la previsione dell'esimente di cui all'art. 384 cpv. in relazione all'art. 307, comma ultimo, c.p. non si estende al convivente non legato da matrimonio, mentre in siffatte ipotesi soccorrerebbero le stesse ragioni di non punibilità poste a salvaguardia del nucleo familiare". Ha, poi, rilevato "che, in altra sede e, in particolare, ai fini degli artt. 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare) e 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), assume rilievo nel sistema penalistico il nucleo di fatto; e tale mancata previsione della causa di non punibilità, in relazione alla convivenza non fondata sul matrimonio, si risolve in un contrasto con gli artt. 3 e 29 della Carta costituzionale". Ed ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati, avendola ritenuta non manifestamente infondata.
punto 2
La questione deve essere dichiarata inammissibile per assoluto difetto di rilevanza, non essendo la norma impugnata (art. 384 cpv. cod. pen.) applicabile nel procedimento penale a carico di Momente' Nadia. In vero il citato art. 384 cpv. cod. pen. prevede l'esclusione della punibilità, nei casi previsti dagli artt. 372 (falsa testimonianza) e 373 (falsa perizia e interpretazione), se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza, perizia o interpretazione. Nel caso di specie, invece, Momente' Nadia è imputata del delitto di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale) per aver aiutato Torta Riccardo, con il quale conviveva "more uxorio", e Colombo Giampaolo - imputati entrambi dei delitti di omicidio volontario aggravato, lesione aggravata, incendio aggravato, contrabbando, e di altri reati - ad eludere le investigazioni dell'autorità, rendendo alla Squadra Mobile della Questura di Venezia dichiarazioni false. Come si rileva dal testo dell'ordinanza della Corte di Assise di Venezia, sopra integralmente riportata, non sono in essa indicati i motivi per i quali sussiste la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 cpv. cod. pen., che concerne reati diversi da quello di favoreggiamento personale per cui si procede e pone in essere cause oggettive di esclusione di reati autonome rispetto a quelle previste dalla prima parte dello stesso articolo. Né il giudizio sulla rilevanza può ritenersi compiuto in modo implicito, mediante rinvio alle deduzioni della parte che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ord. n. 75 del 1963; sentenze nn. 44 del 1960; 108 del 1961; 40 del 1965), poiché nel verbale dell'udienza 22 maggio 1975 della Corte di Assise di Venezia è riportato solo che il difensore della Momente' sollevò l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 307 cod. pen. (nozione di prossimi congiunti agli effetti della legge penale) e 350 c.p.p. (diritto dei prossimi congiunti dall'astenersi dal testimoniare) "per contrasto con l'art. 18 della Costituzione".

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 cpv. cod. pen., in relazione all'art. 307, comma ultimo, stesso codice, proposta dalla Corte di Assise di Venezia, con ordinanza 22 maggio 1975, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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