Sez. 2, Ordinanza n. 3142 del 07/02/2025 (Rv. 673883-01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI | Frazionamento pro quota - Assenza di solidarietà - Conseguenze - Litisconsorzio necessario tra i coeredi - Esclusione. PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - In genere.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI
Ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti del de cuius, compresi quelli di natura risarcitoria, si ripartiscono parziariamente fra i coeredi, senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello.
Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)