Sez. 2, Sentenza n. 253 del 29/01/1969 (Rv. 338222 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - IN GENERE - NULLITA RELATIVE ALLA DEDUZIONE DELLA PROVA - NATURA - RINUNCIA DELLA PARTE INTERESSATA A FARLE VALERE - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUCIBILITA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE- ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - IN GENERE - NULLITA RELATIVE ALLA DEDUZIONE DELLA PROVA - NATURA - RINUNCIA DELLA PARTE INTERESSATA A FARLE VALERE - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUCIBILITA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE- ESCLUSIONE.*
Le nullita relative alla deduzione e all'espletamento della prova testimoniale non sono stabilite per motivi di ordine pubblico, bensi per la tutela degli interessi delle parti. Pertanto, quando la parte, che abbia interesse a dolersi dell'inosservanza di dette formalita, vi rinunzia espressamente od implicitamente col non opporsi al compimento dell'atto, la nullita non puo essere rilevata di ufficio dal giudice, dovendosi considerare sanata per acquiescenza, ne farsi valere in Sede di impugnazione. (V 408-68, massima n 331406 1352-67, massima n 327946 2921-66, massima n 325515).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)