Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali
Testo in vigore al
Art. 3-bis Assicurazione facoltativa
1. Ai titolari di rendita liquidata o da liquidare nell'assicurazione facoltativa, di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e' concessa, a domanda, un'integrazione in misura pari alla differenza tra l'importo della rendita e quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'integrazione di cui al comma precedente e' corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al raggiungimento dell'eta' prevista per il conseguimento del diritto alla pensione sociale, sempreche' i titolari di rendita si trovino nelle condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sociale medesima ed abbiano instaurato il rapporto assicurativo anteriormente al 1 marzo 1974.
3. A favore dei titolari di rendita di cui al primo comma si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 2-bis della legge 11 agosto 1972, n. 485.
4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'integrazione di cui al primo comma sono assunti dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.
Art. 4 Maggiorazioni delle pensioni
1. Con effetto dal 1 gennaio 1974, ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonche' ai beneficiari degli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, competono per le persone di cui all'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e all'art. 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, in luogo delle quote di maggiorazione, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.
2. Gli assegni familiari corrisposti ai sensi del precedente comma sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153.1
Art. 4-bis Maggiorazioni delle pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti
1. A decorrere dal 1 gennaio 1974 la misura delle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari a carico, erogate dalle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, non puo' essere inferiore a L. 4.580 mensili.
Art. 5 Ciechi civili
1. La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' aumentata:
1) da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti.
2) da L. 25.000 a L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
2. La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge, e' determinata nelle seguenti misure:
3. L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti;
4. L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
5. L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e' aumentato da L. 22.000 a L. 35.000.
6. L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevata a L. 35.000.14
Art. 6 Condizioni economiche per le provvidenze ai ciechi civili
1. La pensione non riversibile e l'assegno a vita di cui al precedente art. 5 spettano ai ciechi civili, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue.469
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 APRILE 1974, N.114.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 APRILE 1974, N.114.1
Art. 7 Mutilati ed invalidi civili
1. La pensione di inabilita' di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato articolo 12, sono elevati a L. 38.000.
2. L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'articolo 13 della citata legge, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485, e' elevato a L. 35.000 mensili.
3. L'assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485, e' elevato a L. 35.000 mensili.14
Art. 8 Condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati ed invalidi civili
1. Le condizioni economiche per la concessione della pensione d'invalidita' e per l'assegno mensile di cui al precedente art. 7 ai mutilati ed invalidi civili, cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, sono quelli previsti nel precedente art. 3 per la concessione della pensione sociale.
2. L'assegno di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili di eta' inferiore ai 18 anni, non deambulanti, di cui al precedente art. 7, e' attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore, a condizione che il rappresentante stesso non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue.1469
Art. 9 Aumento assegno mensile a favore dei sordomuti
1. A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.
2. 381, modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n.
3. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e' elevato a L. 38.000 mensili.
4. Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 e' elevato a L. 38.000 mensili.14
Art. 10 Condizioni economiche per le provvidenze ai sordomuti
1. L'assegno mensile di assistenza di cui al precedente art. 9 spetta ai sordomuti, cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue.1469
Art. 11 Documentazione per l'accertamento delle condizioni economiche
1. Le domande per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 3, 5, 7 e 9 del presente decreto devono essere corredate da una dichiarazione dell'interessato e da questi sottoscritta, concernente la sussistenza delle condizioni economiche richiesta dalla legge per l'erogazione, su moduli conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da emanare entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Gli accertamenti delle condizioni economiche per la concessione delle provvidenze di cui al primo comma, sono richiesti trasmettendo d'ufficio i sopraindicati moduli ai competenti uffici finanziari.
3. Per le provvidenze da erogare ai sensi del presente decreto nel corso dell'anno 1974 e fino a quando non sara' emanato il decreto di cui al primo comma gli accertamenti relativi al possesso di redditi sono compiuti in relazione alle norme vigenti nell'anno 1973.1
Art. 12 Assistenza sanitaria invalidi civili
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, l'assistenza sanitaria di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, quale risulta dalla legge di conversione 11 agosto 1972, n. 485, e' estesa:
1) ai ciechi civili beneficiari di una o piu' provvidenze previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 382; agli invalidi civili beneficiari di una delle provvidenze a a legge 30 marzo 1971, n. 118 ed ai sordomuti beneficiari della provvidenza di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, sempreche' l'assistenza stessa non spetti ad altro titolo.
2. Continua ad essere a carico del Ministero della sanita' l'assistenza di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili ricoverati che non fruiscano di quella di cui al precedente comma o non ne abbiano diritto ad altro titolo.
3. Con la stessa decorrenza sono abrogati il settimo ed ottavo comma dell'art. 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382.
4. All'onere derivante all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue di malattia di Trento e di Bolzano dall'attuazione delle norme di cui al primo comma del precedente articolo, si provvede col contributo dello Stato previsto dall'art. 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, che, a partire dall'anno finanziario 1975, e' elevato a lire 65 miliardi.1
Art. 13 Indennita' di disoccupazione ordinaria
1. A decorrere dal 1 gennaio 1974, la misura della indennita' giornaliera di disoccupazione, di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 310, ivi comprese le indennita' poste in pagamento nell'anno medesimo in favore degli operai agricoli e riferite al 1973, e' elevata a L. 800.112
Art. 14 Assegni familiari
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1974, le misure degli assegni familiari previste dalle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, sono cosi' modificate:
Tabella A:
Per ciascun figlio .... L. 2.280 settimanali
Per il coniuge ........ "2.280"
Tabelle B e C:
Per ciascun figlio .... L. 9.880 mensili
Per il coniuge ........ "9.880"310
Gli importi di cui al precedente comma e quelli per gli altri familiari a carico, nonche' le maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari, sono aumentati del 10 per cento nei confronti di coloro che sono assoggettati a ritenuta alla fonte.15
Ai fini della spesa di cui al comma precedente e' autorizzata, a partire dall'anno 1974, l'erogazione, a carico del bilancio dello Stato, di un contributo annuo di lire 80 miliardi a favore della Cassa unica per gli assegni familiari.5
Art. 14-bis
1. La misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevista dalla legge 30 giugno 1971, n. 509, per ciascun figlio e persone equiparate a carico e' elevata a lire 79.000 annue a decorrere dal 1 gennaio 1975.
2. Il concorso dello Stato di cui all'articolo 2 della stessa legge 30 giugno 1971, n. 509, e' fissato in lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975; in lire 70 miliardi, per l'anno 1976 e in lire 80 miliardi annui a partire dall'anno 1977.
Art. 15 Requisiti per gli assegni familiari
1. L'art. 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di eta' inferiore a 18 anni compiuti.
Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', qualora frequenti l'universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.
Per i figli e le persone equiparate a carico che si trovino per grave infermita' fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'".1
Art. 16 Incompatibilita' degli assegni familiari con altri trattamenti di famiglia
1. Gli assegni familiari relativi a pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le quote di maggiorazione per carichi familiari delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi previsti per le persone di cui agli articoli 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, e 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, spettano una sola volta per uno stesso beneficiario e non sono compatibili con gli assegni familiari e con altri trattamenti di famiglia comunque denominati, a chiunque spettanti in forza di legge, per lo stesso beneficiario.
2. Qualora sussista per lo stesso familiare il diritto a trattamenti diversi, ferma restando l'erogazione della maggiorazione della pensione, spetta anche l'assegno familiare o il diverso trattamento di famiglia limitatamente alla differenza risultante tra la precedente prestazione e l'importo dell'assegno familiare.
3. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti della prescrizione vigente in materia di assegni familiari.
4. Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani, titolari dell'assegno di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.1
Art. 16-bis Prescrizione degli assegni familiari
1. L'articolo 23 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.
Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.
La prescrizione e' interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione e' interrotta altresi' dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro.
Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' elevato a cinque anni.
La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 23 del testo unico sugli assegni familiari, nel testo modificato dal presente articolo, nonche' la disposizione di cui al quarto capoverso del presente articolo, si applicano anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16-ter Valutazione dei periodi di aspettativa ai fini degli assegni familiari
1. I periodi di aspettativa previsti dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati.
Titolo II. Finanziamenti
Art. 17 Lavoratori dipendenti
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1974, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' fissato nella misura del 20,10 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,45 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,65 per cento a carico del lavoratore.4
2. Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo e' fissato nella misura del 7,10 per cento delle retribuzioni, determinate con le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.4
3. La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonche' ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sempreche' non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.47
4. Tale contributo e' ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.
5. La misura del contributo di cui ai precedenti commi e' comprensiva dell'aliquota addizionale contributiva dello 0,10 per cento dovuta dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per il finanziamento degli asili nido comunali e dello 0,20 per cento, il cui gettito, in base all'art. 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 934, e' devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Art. 17-bis Lavoratori dello spettacolo
1. Per far fronte agli oneri riguardanti i trattamenti minimi di pensione previsti dal presente decreto, i contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento.
2. L'assegno provvisorio integrativo non spetta ai lavoratori dello spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.
Art. 18 Artigiani e commercianti
1. Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'art. 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e dagli esercenti attivita' commerciali ai sensi dell'art. 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1974, nella misura di lire 2.500 mensili.