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Sez. L, Sentenza n. 935 del 03/02/1999 (Rv. 522917 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FERIE | Onere probatorio del lavoratore - Necessità della previa richiesta di godimento delle ferie - Esclusione - Fattispecie relativa ai dipendenti di aziende di autotrasporto in concessione.
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522917-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FERIE

Il dipendente di un'azienda di autotrasporto in concessione che assuma di non aver goduto delle ferie ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, ma non è tenuto a dedurre (nè quindi a provare) di aver fatto richiesta di godimento delle ferie e che tale richiesta non sia stata accolta per esigenze aziendali, atteso che la stessa - ancorché prevista dall'art. 22 del regolamento all. A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 - non costituisce presupposto per la maturazione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie stesse.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)