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Sez. 3, Sentenza n. 3421 del 21/04/1997 (Rv. 503825 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Credito del contribuente su rimborso di I.V.A. - Diritto - Consolidamento - Esigibilità - (Art. 38 bis d.P.R. 633 del 1972) - Condizioni - Espropriazione del credito intrapresa dal creditore del contribuente - Opposizione all'esecuzione dell'amministrazione finanziaria - Onere di dimostrare l'avvio dei procedimenti di rettifica o accertamento - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503825-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Poiché il credito per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, versata in più del dovuto, si consolida per il contribuente decorsi due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale senza che l'amministrazione finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica, o di accertamento, ed è esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi (art. 38 bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), è onere dell'amministrazione predetta, se si oppone all'espropriazione di tale credito avviata dal creditore del contribuente, dimostrare che i termini non sono ancora scaduti perché sono iniziati i procedimenti di notifica o di accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)