Sez. L - , Sentenza n. 8580 del 27/03/2019 (Rv. 653211 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Calcolo del danno differenziale - Modifiche dell’art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 introdotte dalla l. n. 145 del 2018 - Retroattività - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
Le modifiche dell'art. 10 del d. P.R. n. 1124 del 1965, introdotte dalla l. n. 145 del 2018, di natura innovativa e non meramente interpretativa, non si applicano agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate prima del primo gennaio 2019.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1126 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)