diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 103 del 08/01/1999 (Rv. 522073 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | "Mala gestio" - Domanda di condanna oltre il massimale di polizza - Chiamata in causa dell'assicuratore - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522073-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE

Nell'assicurazione della responsabilità civile la domanda dell'assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il massimale di polizza, per "mala gestio" dell'assicuratore, deve essere espressamente formulata, e non può ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore, formulata dall'assicurato nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)