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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 123 del 04/01/2018 (Rv. 652534 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE | Spedizione del ricorso a mezzo posta ex art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Consegna della raccomandata all'ufficio postale - Data risultante dal timbro apposto sulla distinta - Elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione alle poste italiane - Certezza - Valida attestazione - Equipollenza agli altri atti contenenti lo stesso timbro - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652534-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE

Nel processo tributario, per la notificazione a mezzo posta dell'appello secondo le modalità fissate dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dal successivo art. 53, comma 2, la data di presentazione delle raccomandate consegnate all'ufficio postale, risultante dalla copia dell'elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione alle poste italiane, che annovera il codice a barre identificativo e che reca il timbro postale, è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del processo tributario dalla Corte costituzionale (sentenze n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)