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Sez. 3, Sentenza n. 41518 del 22/10/2010 Ud. (dep. 24/11/2010) Rv. 248745 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Demolizione del manufatto abusivo - Applicabilità dell'attenuante della riparazione del danno - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248745-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

La circostanza attenuante della riparazione del danno non è applicabile al reato edilizio quando la demolizione del manufatto abusivo sia posta in essere a seguito dell'accertamento della violazione ed a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell'illecito, sia perché manca il necessario requisito soggettivo della spontaneità del ravvedimento, sia perché nel periodo di mantenimento ed utilizzazione dell'opera, e prima dell'elisione od attenuazione delle conseguenze del reato, la condotta illecita posta in essere dal reo ha realizzato appieno la propria offensività.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)