Sez. T, Ordinanza n. 28455 del 27/10/2025 (Rv. 676734-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU | Esenzione - Presupposti - Contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari - Condizioni - Fattispecie. TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU
In virtù del chiaro tenore testuale dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), l'esenzione dall'IMU può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, ad ulteriori unità immobiliari contigue e contemporaneamente utilizzate, ancorché acquistate con espressa dichiarazione di pertinenzialità, laddove non sia intercorsa, in un lasso di tempo ragionevole e necessario all'eventuale svolgimento di lavori edilizi, l'unificazione dell'accatastamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto l'agevolazione anche a un immobile adiacente quello abitativo, nonostante la pratica di accatastamento unitario fosse stata compiuta a ben sette anni dall'acquisto).
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 817
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)