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Sez. U, Sentenza n. 9040 del 08/04/2008 (Rv. 602752 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Prove raccolte in altro giudizio tra le stesse parti - Possibilità di utilizzo da parte del giudice di merito - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602752-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

Il giudizio circa l'utilità e la pertinenza di un mezzo di prova rientra nei poteri di valutazione del giudice di merito, il quale può anche utilizzare per la formazione del proprio convincimento prove raccolte in altro giudizio tra le stesse parti. (Fattispecie in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto utilizzabile, ai fini della quantificazione del danno da occupazione appropriativa, una c.t.u. raccolta in un precedente giudizio di opposizione alla stima tra le stesse parti, poi estinto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)