Sez. L, Sentenza n. 5767 del 11/06/1999 (Rv. 527302 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Contratti collettivi di diritto comune - Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 5 del c.c.n.l. metalmeccanico (e relativa nota a verbale) in tema di applicabilità agli addetti alla sorveglianza della esclusione della pausa giornaliera per i lavoratori turnisti addetti a impianti o servizi non suscettibili di fermata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito ed in sede di legittimità non sono consentite censure che, benché formalmente proposte sotto il profilo della violazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. o del vizio di motivazione, si risolvano nella mera prospettazione di una interpretazione delle clausole contrattuali diversa da quella accolta nella sentenza impugnata. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che l'art. 5 del c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica, escludente, in base alla relativa nota a verbale, il diritto dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni a fuoco continuo o comunque ad impianti o servizi non suscettibili di fermata di usufruire della pausa retribuita si applicasse anche agli addetti alla sorveglianza dello stabilimento, con esclusione del diritto degli stessi alla ulteriore retribuzione della relativa mezz'ora giornaliera).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)