Sez. 5, Sentenza n. 15718 del 03/07/2009 (Rv. 608978 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atto d'impugnazione del contribuente - Notificazione presso ufficio dell'Agenzia delle Entrate non territorialmente competente - Invalidità od inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La notifica da parte del contribuente dell'impugnazione presso un ufficio della locale Agenzia delle Entrate non territorialmente competente, perchè diverso da quello che ha emesso l'atto impositivo, non comporta né la nullità né la decadenza dall'impugnazione, sia per il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia per la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all'organo (e non alle singole articolazioni organizzative) che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto valida ed efficace la notificazione dell'appello effettuata all'Ufficio di Milano 5 dell'Agenzia delle Entrate, anziché all'ufficio di Milano 1, che aveva partecipato al giudizio di primo grado ed aveva emesso l'atto impositivo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)