Sez. U - , Ordinanza n. 5682 del 02/03/2020 (Rv. 657206 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Società con sede in uno Stato dell’Unione europea - Controversie sulla validità delle decisioni degli organi sociali - Art. 24, comma 1, n. 2, del Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Ambito di applicazione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
L'art. 24, comma 1, n. 2, del Regolamento CE n. 1215 del 2012, laddove assegna al giudice dello Stato membro in cui ha sede una società la giurisdizione in materia di validità delle decisioni degli organi sociali, riguarda esclusivamente le controversie nelle quali si contesti la validità di dette decisioni alla luce del diritto delle società applicabile o delle disposizioni statutarie attinenti al funzionamento dei suoi organi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'applicabilità della norma con riferimento ad un'azione di nullità per simulazione di verbali di assemblee societarie aventi ad oggetto aumento di capitale mediante conferimento di beni immobili).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)