Sez. L, Sentenza n. 6414 del 09/06/1993 (Rv. 482725 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Criteri - Letterale - Carattere primario - Informazioni ed osservazioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali - Esclusione - Funzioni.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
In tema d'interpretazione di un contratto collettivo, le informazioni e le osservazioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali sono utili per la ricostruzione dello svolgimento della vicenda contrattuale, e, in particolare, per la determinazione dell'oggetto dibattuto fra le parti e della posizione da queste assunta nel corso delle trattative, ma non possono risolversi in valutazioni interpretative riservate al giudice, che deve procedere direttamente all'interpretazione della volontà negoziale - quale obiettivamente manifestatasi nelle clausole contrattuali - in base, anzitutto, al criterio ermeneutico costituito dall'elemento letterale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)