Sez. 1 - , Ordinanza n. 11298 del 29/04/2021 (Rv. 661190 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale – Domanda di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 – Deduzione di situazione di violenza indiscriminata in una specifica area del paese di provenienza – Dovere di cooperazione istruttoria – Contenuto.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, ove sia allegata dal richiedente una situazione di violenza indiscriminata specificamente riferita ad una regione del suo paese di provenienza, nella quale egli si era trasferito da altra area, l'esame della domanda ai fini dell'adempimento del dovere di cooperazione istruttoria e di acquisizione delle fonti informative ex art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 251 del 2007 deve espletarsi in relazione alla situazione attuale di detta specifica area territoriale, non potendo limitarsi alla sola area di nascita del richiedente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)