Sez. 1, Sentenza n. 12398 del 19/09/2000 (Rv. 540266 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE | Vendite successive della medesima cosa - Giurisdizione del giudice straniero nei confronti di soggetto italiano - Condizioni - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE
In forza della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, i cui principi sono stati recepiti dall'art. 64 della legge n. 218 del 1995, sussiste la giurisdizione del giudice straniero nei confronti di un soggetto giuridico italiano nell'ipotesi di vendite successive della medesima cosa rispetto alla quale si faccia valere da parte del convenuto chiamante (compratore/venditore intermedio), in relazione agli stessi vizi posti a base della pretesa azionata nei confronti di costui dall'attore (compratore finale), analoga garanzia in forza di un rapporto diretto con il terzo chiamato (primo venditore), distinto da quello principale ma a questo connesso per l'identità dell'oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni (nella specie, una società italiana aveva venduto merce ad una società australiana, la quale l'aveva a sua volta venduta ad altra società australiana. Essendo risultata avariata la merce, la società australiana fornitrice era stata condannata al risarcimento nei confronti della società australiana fornita, aveva, a sua volta, ottenuto da un tribunale australiano la condanna della società italiana al risarcimento del danno ed aveva chiesto al giudice italiano che tale sentenza fosse dichiarata esecutiva in Italia. La S.C., in forza dell'enunciato principio, ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del giudice australiano nei confronti della società italiana).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Convenzione di Bruxelles 27/09/1968
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)