Sez. 1 - , Ordinanza n. 28520 del 06/11/2019 (Rv. 656165 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Azioni concesse all'espropriato - Indennità provvisoria e definitiva - Opposizione alla stima - Azione per la determinazione giudiziale del giusto indennizzo - Differenze - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'espropriato per ottenere la determinazione del giusto indennizzo ex art. 16 della l. n. 865 del 1971, deve proporre opposizione alla stima nel termine breve di decadenza previsto dall'art. 19 della citata legge, quando l'indennità definitiva sia stata già calcolata da parte della commissione provinciale, mentre qualora abbia ricevuto solo l'offerta di un'indennità provvisoria, può agire in giudizio nell'ordinario termine di prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'espropriato avesse impugnato la liquidazione dell'indennità provvisoria, tenuto conto che nel decreto di esproprio non vi era alcun riferimento al procedimento di stima della commissione provinciale e che l'indennità era stata determinata dall'autorità espropriante).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)