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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22503 del 04/11/2016 (Rv. 642994 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Unicità del danno alla persona e alle cose - Frazionamento della domanda di risarcimento - Inammissibilità della seconda domanda ma non della prima - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642994-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

La violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il risarcimento di danni differenti causati dal medesimo fatto illecito ha per conseguenza l'inammissibilità della sola domanda di risarcimento proposta per seconda, mentre è sempre ammissibile la domanda di risarcimento proposta per prima, anche se abbia ad oggetto una parte soltanto del pregiudizio patito dalla vittima, in quanto è sempre facoltà del creditore chiedere l'adempimento parziale dell'obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)