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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 39 del 1975

Decisione
decisa il 1975-02-20, depositata il 1975-02-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:39
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7673

  • Amministrazione pubblica
  • Tutela penale
  • Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
  • Cod.pen., art. 341
  • Oltraggio a pubblico ufficiale
  • Applicazione della pena
  • Non sono violati gli artt. 1, 3, 27, 28, 54, 97 e 98 della costituzione
  • Questioni già decise
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod.pen., in riferimento agli artt. 1, 3, 27, 28, 54, 97 e 98 della Costituzione già dichiarata non fondata con le sentenze n. 109 del 1968 e n. 165 del 1972, e manifestamente infondata con le ordinanze nn. 6, 61, 68 e 80 del 1973, con la sentenza n. 95 del 1973, con le ordinanze n. 22 e 182 del 1974 e con la sentenza n. 192 del 1974.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1973 dal pretore di Gubbio nel procedimento penale a carico di Farneti Paolo, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 22 maggio 1974. Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 25 ottobre 1973, il pretore di Gubbio, nel procedimento penale a carico di Farneti Paolo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, in riferimento agli artt. l, 3, 27,28,54,97 e 98 della Costituzione.
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata con le sentenze n. 109 del 1968 e n. 165 del 1972, e manifestamente infondata con le ordinanze nn. 6,61,68 e 80 del 1973, con la sentenza n. 95 del 1973, con le ordinanze nn. 22 e 182 del 1974 e con la sentenza n. 192 del 1974 di questa Corte; che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre la Corte a discostarsi dalle precedenti decisioni.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata dal pretore di Gubbio con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 3,27,28,54,97 e 98 della Costituzione e già dichiarata non fondata con le sentenze n. 109 del 1968 e n.165 del 1972, e manifestamente infondata con le ordinanze nn. 6,61,68 e 80 del 1973, con la sentenza n. 95 del 1973, con le ordinanze nn. 22 e 182 del 1974 e con la sentenza n. 192 del 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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