Sez. 1, Sentenza n. 493 del 13/02/1969 (Rv. 338607 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - CONTRASTO TRA ORDINANZA E SUCCESSIVA SENTENZA - CONTRADDITTORIETA - ESCLUSIONE - REVOCA IMPLICITA DELL'ORDINANZA - SUSSISTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - CONTRASTO TRA ORDINANZA E SUCCESSIVA SENTENZA - CONTRADDITTORIETA - ESCLUSIONE - REVOCA IMPLICITA DELL'ORDINANZA - SUSSISTENZA.*
Le ordinanze, comunque motivate, emesse in corso di causa non possono mai pregiudicare la decisione del merito e possono essere, anche implicitamente, modificate o revocate, per cui l'eventuale contrasto tra l'ordinanza e la successiva sentenza emessa dallo stesso giudice importa soltanto che la pronunzia di merito costituisce revoca implicita dell'ordinanza, ma non da luogo a contraddittorieta di motivazione. (Conf. 2935-68, massima n.335700 467-68, massima n.331501 2247-67 massima n.329443).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)