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Sez. 1, Sentenza n. 565 del 23/02/1966 (Rv. 321129 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - RISARCIMENTO DI DANNO.*
Stato
decisa il 1966-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321129-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - RISARCIMENTO DI DANNO.*

Il principio posto dal terzo comma dell'art. 1182 cod.civ., secondo il quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, riguarda i crediti liquidi ed esigibili per i quali non occorre che intervenga un ulteriore titolo convenzionale o giudiziale diretto a determinare l'ammontare e la scadenza, in quanto questi elementi risultano gia predeterminati tra creditore e debitore e ad essi sono noti. Se, invece, l'obbligazione dedotta, pur avendo per oggetto una somma di denaro, deve ancora essere accertata e liquidata, come quella di risarcimento di danni, la norma applicabile e, in tal caso, quella dello ultimo comma dello stesso art. 1182 cod.civ. che stabilisce come luogo di pagamento il domicilio del debitore. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)