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Sez. 3, Sentenza n. 2255 del 06/06/1975 (Rv. 376059 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376059-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento della soccombenza, che deve essere riferito all'esito finale della lite e non frazionato secondo quello delle varie questioni trattate, rientra nel potere del giudice del merito, insindacabile in Sede di legittimita, tranne nell'ipotesi in cui le spese risultino poste a carico della parte totalmente vittoriosa. (V 3691/74, mass n 372213).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)