Sez. 1, Sentenza n. 567 del 02/03/1973 (Rv. 362625 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - CONTRORICORSO - SOTTOSCRIZIONE - DIFENSORE - PROCURA SPECIALE - NECESSITA - PROCURA SPECIALE - NOZIONE - PROCURA GENERALE AD LITES - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - CONTRORICORSO - SOTTOSCRIZIONE - DIFENSORE - PROCURA SPECIALE - NECESSITA - PROCURA SPECIALE - NOZIONE - PROCURA GENERALE AD LITES - ESCLUSIONE.*
Per l'espresso richiamo dell'art 365 cod proc civ contenuto nell'art 370 dello stesso codice, il controricorso - al pari del ricorso - deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilita, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale. Fuori dell'ipotesi in cui la procura sia rilasciata in calce o a margine del controricorso (nel qual caso, qualunque sia la formula adoperata, la procura stessa deve considerarsi senz'altro speciale), per potersi qualificare speciale una procura conferita con atto separato, questo deve contenere la specifica indicazione non solo dell'incarico allo avvocato di proporre il controricorso, ma anche della sentenza alla impugnazione della quale si intende contraddire. Non presenta tali requisiti una procura generale ad lites, rilasciata con scrittura privata autenticata, riferibile a tutte le cause promosse e da promuovere contro qualsiasi persona e per qualsiasi titolo, in tutti i gradi di giurisdizione. (V 615/70, mass n 345759).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)