Sez. 3, Sentenza n. 2409 del 07/04/1986 (Rv. 445529 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA PER EFFETTO DELL'OPPOSIZIONE DELLO INTIMATO - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITÀ DEL DEBITORE DI PROVVEDERE ALL'ADEMPIMENTO - IRRILEVANZA.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA PER EFFETTO DELL'OPPOSIZIONE DELLO INTIMATO - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITÀ DEL DEBITORE DI PROVVEDERE ALL'ADEMPIMENTO - IRRILEVANZA.*
Perché la nullità della notifica del precetto - lo scopo del quale è di costituire in mora il debitore ai fini esecutivi, con la prefissione di un termine entro il quale è consentito il volontario adempimento dell'obbligazione indicata nel titolo - resti sanata dall'opposizione dell'intimato, è necessario che il giudice accerti l'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto e cioè che al debitore sia stata assegnato un termine minimo di dieci giorni per adempiere all'Obbligo risultante dal titolo esecutivo, senza che assuma rilievo la circostanza che lo stesso sia nella impossibilità di provvedere all'adempimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)