Sez. 1, Ordinanza n. 20016 del 17/07/2025 (Rv. 675800-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Destinatario di provvedimento di espulsione o respingimento, trattenuto in attesa di rimpatrio - Domanda di protezione internazionale strumentale - Nuovo trattenimento ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 - Termini massimi - Superamento dei termini di cui all'art. 28-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 25 del 2008 - Decadenza del trattenimento - Esclusione – Sindacabilità del superamento - Sussistenza - Condizioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Qualora un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, trattenuto in attesa di rimpatrio, presenti domanda di protezione internazionale e l'Amministrazione ne
ritenga la strumentalità, disponendo un nuovo trattenimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, i termini massimi di questo trattenimento sono quelli previsti dallo stesso art. 6, per segmenti processuali e complessivi, mentre l'art.28-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 stabilisce i termini per le procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento, bensì il riespandersi dell'effetto sospensivo automatico dell'impugnazione della decisione della Commissione territoriale, restando comunque possibile denunciare detto superamento o l'inerzia colpevole, così da attivare una valutazione in concreto della effettiva necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell'adeguatezza dell'esame da svolgere.
Costituzione art. 10, Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)