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Sez. 6, Sentenza n. 10749 del 05/11/1996 Ud. (dep. 13/12/1996) Rv. 206334 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Acquisto - Volontà di cessione da parte della sostanza - Tossicodipendente quale acquirente mandatario di altri consumatori - Cessione ideale della quota al momento dell'acquisto.
Stato
decisa il 1996-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206334-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Nel caso in cui un tossicodipendente acquisti sostanze stupefacenti con l'intenzione di destinarle in parte al consumo proprio e in parte al consumo di altro o di altri tossicodipendenti, è da escludere l'ipotesi della cessione in relazione al momento successivo in cui avvenga la ripartizione, essendo questa già programmata fin dall'inizio e agendo l'acquirente non già a scopo di diffusione della droga ma come mandatario degli altri consumatori, i quali entrano pertanto nel possesso della loro quota ideale nel momento stesso dell'acquisto, senza che sia possibile individuare un atto di cessione nel momento in cui la quota venga materialmente separata dalla quantità originale ed entri anche fisicamente nel possesso degli altri tossicodipendenti cui era destinata.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)