Sez. 1, Sentenza n. 2270 del 13/07/1971 (Rv. 353108 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - LUOGO DELLA RESIDENZA O DEL DOMICILIO DEL CONVENUTO - IMPOSSIBILITA DI ACCERTAMENTO - FORO DELLA RESIDENZA DELL'ATTORE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - LUOGO DELLA RESIDENZA O DEL DOMICILIO DEL CONVENUTO - IMPOSSIBILITA DI ACCERTAMENTO - FORO DELLA RESIDENZA DELL'ATTORE.*
La disposizione dell'art 706 cod proc civ, se preclude alle parti di scegliere, per mutuo consenso, un foro diverso da quello della residenza o del domicilio del coniuge convenuto, non importa anche l'esclusione della Competenza del foro di residenza del coniuge attore, a norma dell'art 18 secondo comma, cod proc civ, quale foro sussidiario nel caso di impossibilita di individuare la residenza o il domicilio del coniuge convenuto. (V 632-67' 2030-49).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)