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Sez. 1 - , Sentenza n. 9561 del 18/04/2018 (Rv. 648544 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE | SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE - Sanzioni ex art. 190 TUF - Procedimento sanzionatorio innanzi alla Consob - Mancata trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative - Mancata personale audizione innanzi alla Commissione - Violazione delle norme sul procedimento amministrativo e del principio del contraddittorio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648544-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob ai sensi dell'art. 190 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 non hanno natura sostanzialmente penale, onde il principio del contraddittorio è rispettato con la contestazione dell'addebito e la valutazione delle controdeduzioni dell'interessato, non essendo necessario ai fini indicati né la trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative, né la sua audizione innanzi alla Commissione, non dovendo trovare applicazione i principi del giusto processo e del diritto alla difesa, riferibili solo al procedimento giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 septies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)