Sez. 2, Sentenza n. 380 del 18/02/1970 (Rv. 345320 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI DI RIMESSIONE - TASSATIVITA - EFFETTI - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NEGATA LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI DI RIMESSIONE - TASSATIVITA - EFFETTI - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NEGATA LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
La ratio dell'istituto della rimessione della causa al primo giudice, disciplinata dagli artt 353 e 354 cod proc civ, e quella di assicurare il doppio grado di giurisdizione. Ma tale esigenza non ricorre in ordine ad ogni questione proposta, bensi soltanto per le ipotesi previste dalle norme citate, la cui elencazione ha carattere tassativo. Pertanto, tutte le altre nullita del giudizio di primo grado si convertono in motivi di gravame, le relative questioni dovendo essere decise dal giudice di secondo grado e non potendo quindi esser rimesse alla decisione del primo giudice. In particolare, all'ipotesi di indebita estromissione dal giudizio - che rientra fra i vizi del contraddittorio per i quali l'art 354 prevede la rimessione della causa al primo giudice - non puo assimilarsi la negata legittimazione (attiva o passiva) ad causam, giacche quest'ultima ipotesi, a differenza della prima, implica che il giudice di primo grado abbia esaminato, nel rispetto del contraddittorio, il merito della causa, sia pure al limitato fine dell'accertamento della sussistenza dei presupposti processuali, ed abbia rigettato la domanda. (V 3251-69, massima n 343265 2254-69, massima n 341624 2860-51).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)