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Sez. 1, Sentenza n. 1335 del 11/05/1971 (Rv. 351542 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - INABILITAZIONE DELLA PARTE - IGNORANZA INCOLPEVOLE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1971-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351542-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - INABILITAZIONE DELLA PARTE - IGNORANZA INCOLPEVOLE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE - VALIDITA.*

La notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio e validamente effettuata personalmente nei confronti di chi e stato parte nel giudizio di Cassazione, anche se sia nel frattempo intervenuta inabilitazione del notificato, quando tale mutamento della capacita non sia stata portata a conoscenza della controparte. (V 879'68, mass n 332202).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Civ. art. 424, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Civ. art. 415

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)