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Sez. 3, Sentenza n. 1601 del 23/05/1972 (Rv. 358375 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - SVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITA - CALCOLO DEGLI INTERESSI - RIFERIMENTO ALLA SOMMA RIVALUTATA.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358375-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - SVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITA - CALCOLO DEGLI INTERESSI - RIFERIMENTO ALLA SOMMA RIVALUTATA.*

La prestazione degli interessi compensativi, pur essendo accessoria all'obbligazione principale, ha titolo e funzione economica suoi propri, che non vengono meno per effetto dell'adeguamento monetario della obbligazione principale, con la conseguenza che, al fine di fare conseguire un risarcimento completo, occorre indennizzare il danneggiato non solo corrispondendogli gli interessi, ma tenendo anche conto, per questi, dell'avvenuta svalutazione. Tali interessi sono pertanto dovuti non gia con riferimento alla somma originaria, bensi con riferimento alla somma rivalutata. (V 3164'69, mass n 343137).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)