Sez. L, Sentenza n. 3133 del 29/05/1979 (Rv. 399491 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE - CAUSALITA (NESSO DI) - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO SULLA COLPA E SUL NESSO DI CAUSALITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI LICENZIAMENTO FITTIZIO SEGUITO DA IMMEDIATA RIASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE DA APPALTATORE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO.*
RESPONSABILITA CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE - CAUSALITA (NESSO DI) - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO SULLA COLPA E SUL NESSO DI CAUSALITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI LICENZIAMENTO FITTIZIO SEGUITO DA IMMEDIATA RIASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE DA APPALTATORE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO.*
L'accertamento del giudice del merito sulla sussistenza sia della colpa di un soggetto cui sia ascritto un comportamento lesivo dell'altrui diritto, che sull'esistenza del nesso causale tra tale comportamento e l'evento dannoso, si risolve in un giudizio di fatto che, se immune da errori di diritto e da vizi logici, si sottrae al Sindacato di legittimita. (in applicazione del suddetto principio e stato ritenuta corretta la decisione di merito per la quale - attesa la particolare disciplina del rapporto assicurativo dei dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo, la cui indennita di anzianita e corrisposta dall'INA - fatto generatore del danno costituito dal frazionamento dell'indennita di anzianita e il licenziamento fittizio seguito da immediata riassunzione del dipendente, senza che influisca nel senso di interrompere il nesso causale fra fatto ed evento la circostanza che il dipendente abbia richiesto il pagamento dell'indennita di anzianita a seguito dell'intimato licenziamento). (Conf 2600/75, mass n 376549).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)