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Sez. 3, Sentenza n. 24207 del 14/11/2006 (Rv. 593313 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratti di durata - Locazione - Domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento - Adempimento successivo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593313-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, non trova applicazione, con riferimento al contratto di locazione, (così come in tutti i contratti di durata), la regola secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione comporta la cristallizzazione delle posizioni delle parti contraenti fino alla pronuncia giudiziale definitiva, nel senso che, come è vietato al convenuto di eseguire la prestazione, così non è consentito all'attore di pretenderla, atteso che nel contratto di locazione, invece, trova applicazione la regola secondo cui il conduttore può adempiere anche dopo la proposizione della domanda, ma l'adempimento non vale a sanare o diminuire le conseguenze dell'inadempimento precedente e rileva soltanto ai fini della valutazione della relativa gravità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)