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Sez. U, Sentenza n. 873 del 05/04/1966 (Rv. 321738 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DEI MAGISTRATI - CONDOTTA IMPRUDENTE OBBIETTIVAMENTE IDONEA A COMPROMETTERE IL PRESTIGIO DELLA FUNZIONE - COLPA DISCIPLINARE - SUSSISTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321738-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DEI MAGISTRATI - CONDOTTA IMPRUDENTE OBBIETTIVAMENTE IDONEA A COMPROMETTERE IL PRESTIGIO DELLA FUNZIONE - COLPA DISCIPLINARE - SUSSISTE - CONDIZIONI.*

Puo incorrere in colpa disciplinare, come tale passibile di sanzione, il magistrato che per mera imprudenza abbia tenuto una condotta obiettivamente idonea a compromettere la stima, la fiducia e la considerazione pubblica per la sua funzione. Peraltro, perche cio si verifichi, e necessario che il comportamento inopportuno e non commendevole sul piano del costume abbia realmente la notorieta e la ripercussione sull'opinione pubblica, da cui soltanto puo derivare la lesione del prestigio personale e dell'intero ordine giudiziario.*

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1946 num. 511 art. 35, Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)