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Sez. 3, Sentenza n. 1006 del 04/04/1959 (Rv. 881639 - 01)

PROVA IN GENERE - INDIZI - VALORE. RESPONSABILITÀ CIVILE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO. RESPONSABILITÀ CIVILE - INCAPACE - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE. RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNO CAGIONATO DALL' INCAPACE - INCAPACITÀ - DIVERSA VALUTAZIONE IN CIVILE E IN PENALE - CONSEGUENZE. RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNO ARRECATO DALL'INCAPACE - DANNI MORALI - IRRISARCIBILITÀ.
Stato
decisa il 1959-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881639-01

PROVA IN GENERE - INDIZI - VALORE. RESPONSABILITÀ CIVILE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO. RESPONSABILITÀ CIVILE - INCAPACE - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE. RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNO CAGIONATO DALL' INCAPACE - INCAPACITÀ - DIVERSA VALUTAZIONE IN CIVILE E IN PENALE - CONSEGUENZE. RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNO ARRECATO DALL'INCAPACE - DANNI MORALI - IRRISARCIBILITÀ.

Il giudice può fondare il suo convincimento anche su un complesso di indizi che, dotati del requisito della univocità, si integrino l'uno con l'altro e, collegati da tale nesso, conducano ad un risultato certo, senza lasciare margine a dubbi. Il momento rilevante per la Determinazione del contenuto del danno, ossia per la sua liquidazione, non è quello in cui il fatto dannoso è stato posto in essere bensì quello della pronuncia giudiziale. La persona incapace d'intendere e di volere non può essere ritenuta responsabile, rispetto all'ordinamento giuridico civile e penale, del fatto dannoso da essa compiuto in obiettivo contrasto con le norme dei detti ordinamenti. L'ordinamento giuridico penale e civile seguono criteri diversi per la concreta Determinazione dello stato di capacità di intendere e di volere. La legge penale, invero, enuncia tassativamente le cause in presenza delle quali il soggetto, per presunzione juris et de iure, deve ritenersi incapace di intendere e di volere; così per vizio di mente, per cronica intossicazione da alcool, per età inferiore agli anni quattordici. La legge civile, invece, lascia arbitro il giudice di stabilire se il soggetto stesso, in presenza delle anzidette cause o di altre, sia o meno incapace di intendere e di volere. Correlativamente l'imputabilità giuridica di uno stesso fatto dannoso al suo autore materiale, rispettivamente a titolo di illecito civile o di reato, e la conseguente responsabilità per danni, materiali e morali, possono essere valutate diversamente dall'interprete in funzione delle diverse norme dettate dall'uno e dall'altro ordinamento, circa la Determinazione dell'anzidetto stato di capacità di intendere e di volere. Ove l'Azione dannosa, configurabile quale elemento materiale di reato, sia stata commessa da persona non imputabile perché minore degli anni quattordici, i danni morali conseguitine alla persona lesa, in concorso o meno con danni patrimoniali, non sono risarcibili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2047

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)