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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11940 del 16/05/2018 (Rv. 648929 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Appalto pubblico - Partecipazione di un'associazione temporanea di imprese - Rinuncia da parte dell'impresa mandataria alla partecipazione alla gara dopo la scadenza del termine di efficacia delle offerte - Obbligo della mandataria di comunicare preventivamente le proprie intenzioni alle imprese associate - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648929-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di associazione temporanea di imprese (ATI), la rinuncia dell'impresa capogruppo alla partecipazione alla gara, dopo la scadenza del termine di efficacia delle offerte, senza che tale rinuncia sia stata preventivamente concordata con le altre imprese associate, comporta la responsabilità per inadempimento della società mandataria per violazione dell'obbligo di diligenza su di essa gravante, ex art. 1710 c.c., nei confronti delle imprese associate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 art. 11, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1727, Cod. Civ. art. 1722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)