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Sez. T, Ordinanza n. 4401 del 26/02/2026 (Rv. 678017-01)

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE | Rapporti tra società consortile ed imprese consorziate - Natura - Doppia fatturazione - Necessità - Meccanismo del cd. ribaltamento - Operatività - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678017-01

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE

In tema d'IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l'ente appaltante, riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza, impone che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sia unitario, con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate dell'agevolazione tributaria propria della fattura originaria (tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del cd. ribaltamento.

Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2615, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)