Sez. L, Sentenza n. 10973 del 27/05/2015 (Rv. 635528 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE | Pubbligo impiego privatizzato - Contratti collettivi di diritto comune - Art. 26 legge reg. Calabria n. 20 del 1992 - Riferimento alla contrattazione di diritto comune - Applicabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro nella P.A. possa trovare fonte in contratti collettivi di diritto comune, estranei a tale specifica inderogabile disciplina, sicché il generico richiamo ai "contratti di lavoro vigenti" contenuto nell'art. 26 della legge reg. Calabria 19 ottobre 1992, n. 20, non può essere inteso come riferibile alla contrattazione di diritto comune, bensì alla contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3, Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 19/10/1992 num. 20 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)