Sez. 1, Sentenza n. 2726 del 09/03/1995 (Rv. 491003 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso avverso l'iscrizione a ruolo dell'ILOR - Proposizione - Sospensione dei termini processuali ex art. 32 D.L. n. 429 del 1982 - Applicabilità - Iscrizione a ruolo - Effettuazione sulla base della dichiarazione del contribuente - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
La sola proposizione del ricorso avverso l'iscrizione a ruolo dell'ILOR legittima il contribuente ad avvalersi delle disposizioni agevolative di cui al D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, e, quindi, sospende i termini processuali ai sensi dell'art. 32 dello stesso D.L., mentre la circostanza che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta sulla base della dichiarazione del contribuente e che quindi la somma iscritta non possa essere inferiore a quella dichiarata attiene al merito e, quindi, alla convenienza del ricorso al provvedimento agevolativo, senza essere esclusiva della sospensione dei termini processuali operante sia per i termini pendenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sia per quelli che siano iniziati a decorrere dopo tale data.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)