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Sez. L - , Sentenza n. 3469 del 09/02/2017 (Rv. 643084 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA | Luogo in cui è sorto il rapporto - Trasferimento della sede aziendale - Irrilevanza - Termine di sei mesi ex art. 413, comma 3, c.p.c. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2017-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643084-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA

In tema di controversie di lavoro, la competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ai sensi della prima ipotesi dell'art. 413, comma 2, c.p.c., sussiste anche ove risulti successivamente trasferita in altro luogo la sede dell'azienda e la domanda sia stata proposta dopo il decorso di sei mesi da detto trasferimento; invero, il successivo comma 3, secondo cui la competenza territoriale permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa, purché la domanda sia proposta entro sei mesi, va riferito esclusivamente agli altri fori alternativi previsti dal comma 2 (luogo in cui si trova l'azienda o la dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) e non anche al "forum contractus".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)